Lettera legale per esercizio del diritto all’oblio

Il Diritto all’oblio è regolamentato dal GDPR (General Data Protection Regulation), all’art. 17.

Esso consiste nel diritto alla deindicizzazione dai motori di ricerca di informazioni, video, immagini, notizie che possono ledere l’onore, la reputazione e la riservatezza di una persona, oltre che procurare danni economici alla stessa e, indirettamente, all’attività o alla professione svolta. Tra questi contenuti vi sono anche quelli che citano una vicenda giudiziaria.

A titolo di esempio, potresti voler esercitare il diritto all’oblio nel caso in cui, in un sito Internet, si trovi una notizia relativa ad un’indagine o processo che ti ha visto, tuo malgrado, coinvolto e rispetto al quale tu sia stato dichiarato estraneo con una sentenza di assoluzione o un provvedimento di archiviazione. Potrebbe trattarsi anche di notizie che citano una vicenda giudiziaria per la quale hai subito una condanna, ma che tale vicenda sia risalente nel tempo, e/o che tu abbia l’esigenza di ottenere rispetto ad essa anche una riabilitazione digitale (oltre che sociale, art. 27 Cost.)

In tutti questi casi, possiamo intervenire inviando al titolare del sito Internet (nella stragrande maggioranza dei casi una testata giornalistica, una piattaforma social o video, come ad esempio YouTube) oppure al motore di ricerca, una richiesta legale nella quale si richiede, rispettivamente, l’immediata rimozione del contenuto dallo spazio web che lo ha pubblicato o dai risultati di ricerca che a tale contenuto fanno rinvio e che sono abbinati al tuo nominativo.

La deindicizzazione è, infatti, la cancellazione della copia cache del motore di ricerca (come Google) contenente informazioni o dati (foto, video) riferibili ad un soggetto.

Come procedere? E’ facile!

Per ottimizzare al massimo il tuo costo, abbiamo diviso il tutto in due fasi. La Fase 1, infatti, è la prima consulenza necessaria per capire bene la tua situazione, al fine di indicarti precisamente quale pacchetto della Fase 2 acquistare.

Fase 1

Consulenza per l'esercizio al Diritto all'Oblio
50 €

IVA e oneri inclusi

Acquista

La Fase 1 è quella consulenziale, nella quale fissiamo con te una videocall di 40 minuti per ascoltare attentamente la tua situazione, così da indicarti il giusto servizio da acquistare nella Fase 2, evitandoti inutili costi maggiori di quella che può essere, invece, la tua reale esigenza.

Fase 2

Lettera legale per esercizio del diritto all'oblio
150 €

* a partire da. IVA e oneri inclusi

Acquista

La Fase 2 è quella operativa. Dopo aver colto ed esaminato la tua esigenza nella Fase 1, ti indichiamo il prezzo corretto per la richiesta di deindicizzazione del contenuto online che parla di te. La Fase 2 è divisa in tre diverse possibilità con altrettanti diversi prezzi: 100 €, 200 € e 300 €. Il prezzo varia in funzione del livello di difficoltà valutata per la procedura di deindicizzazione del contenuto.

Cosa serve per inviare una lettera legale per l’esercizio del diritto all’oblio?

E’ facile: leggi cosa affinché possiamo inviare, per tuo conto, una lettera legale per chiedere la deindicizzione dei contenuti lesivi a te riferiti.
  • I contenuti

    Quali sono i contenuti nei quali si parla di te? Sono online, come ad esempio un articolo o un video, oppure offline, come una rivista cartacea? Ti verranno chiesti durante l’acquisto del servizio.

  • Eventuali danni

    Ritieni di aver subito dei danni a causa della presenza di contenuti che parlino di te e dei tuoi fatti giudiziari? Hai subito, ad esempio, un licenziamento? Hai perso un cliente? Ti è stato negato un nuovo lavoro? Raccontaci questi fatti, fornendoci documentazione a supporto.

  • Assoluzione o archiviazione

    Se il tuo caso si è concluso con un’assoluzione o un’archiviazione, segnalacelo così da poter comunicarlo al/ai proprietario/titolare dei siti o piattaforma nei quali vi sono i contenuti che ti riguardano.

Cosa dice la legge?

art. 17 del GDPR

1. L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali (…)

(…)

2. Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell’interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali.
(…)

[segue]

Cassazione civ. Sez. I, Sent. n. 36021 del 27-12-2023

Oltre alla Legge, cosa dice la Giurisprudenza? Tra tutte, merita attenzione la sentenza della Cassazione civile, I sezione, n. 36021 del 27-12-2023, la quale ha sottolineato che, in relazione a vicende passate, il diritto di informare e di essere informati (art. 21 Cost. e art. 10 CEDU) in relazione a fatti e notizie di pubblico interesse, deve far fronte al diritto dei singoli al riserbo ed all’oblio. Tale diritto trova pieno riconoscimento nell’art. 2 della nostra Costituzione che pone al centro la realtà delle “formazioni sociali” nelle quali si realizza la costruzione della personalità, in modo tale che sia garantita la “pari dignità sociale” della persona ed il suo libero sviluppo, anche in una prospettiva evolutiva. “La dignità presuppone, infatti, innegabilmente, il rispetto, da parte delle formazioni sociali (prima fra tutte lo Stato), della sfera personale riservata della persona, del diritto di ciascuno ad essere lasciato solo, a non essere menzionato in pubblico, ad essere dimenticato.(….) In tal senso, lo strumento della “deindicizzazione” è divenuto, nella prassi giurisprudenziale (oggi espressamente avallata dalla previsione del “diritto alla cancellazione”, denominato nel titolo anche “diritto all’oblio”, previsto dall’art. 17 del Regolamento UE 2016/679) lo strumento applicabile ogni qual volta l’interesse all’indiscriminata reperibilità della notizia mediante motore di ricerca sia recessivo rispetto all’esigenza di tutela dell’identità personale, nel senso dinamico suindicato. In tal modo, viene evitato il rischio di quella che è stata definita in dottrina la “biografia ferita”, ossia il rischio della “cristallizzazione della complessità dell’Io in un dato che lo distorce o non lo rappresenta più”. (…) Il tutto si gioca, dunque, sul tavolo del bilanciamento tra valori che si fronteggiano.”.